Manipolazione del mercato

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 185. – (Manipolazione del mercato). – 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice puo’ aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita’ del fatto, per le qualita’ personali del colpevole o per l’entita’ del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-ter. – (Manipolazione del mercato). – 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. (…)

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualita’ personali del colpevole, per l’entita’ del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

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Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29-11-2005

Oggetto: Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento “Market Abuse Directive. Level 3 – First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive”. Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette.

3. Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico, c.d. “Transactions involving fictitious devices / deception” (Operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti).

(…)

4. Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d. “Dissemination of false and misleading information” (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).
Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. (…).
a) Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Questo comportamento comprende l’inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l’informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

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