Decreto Legge 23 aprile 2008, n. 80
Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.
(GU n. 97 del 24-4-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle informazioni
rese al mercato, dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. e
considerato il ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente
assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra
il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nonche' nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del
traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per
ragioni di ordine pubblico e di continuita' territoriale, detto
servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte
dello Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito
di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente
necessaria per non comprometterne la continuita' operativa nelle more
dell'insediamento del nuovo Governo, ponendolo in condizione di
assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute
necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento
del processo di privatizzazione della societa';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidita',
l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle
disponibilita' di cui alla contabilita' speciale 1201 e in deroga
alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali
disponibilita' vengono ricostituite alla restituzione dell'importo
erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2.
2. La somma erogata ai sensi del comma 1 e' rimborsata nel minore
termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione
dell'intera quota del capitale sociale, di titolarita' del Ministero
dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008. Le medesime
somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di
riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino
al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della
Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal
1° luglio 2008, al tasso indicato in conformita' alla comunicazione
della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C
14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14
del 19 gennaio 2008.
3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al
comma 2, primo periodo, sono equiparati a quelli di cui al terzo
comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla
medesima disposizione.